CONGEDO PARENTALE

CHE COSA?

Congedo parentale o in alternativa un voucher baby sitter per genitori lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e lavoratori dipendenti dal settore pubblico. Durata del congedo 15 giorni, per un periodo continuativo o frazionato.

E’ usufruibile a partire dal 5 marzo 2020 e per il periodo di sospensione delle attività didattiche

Può usufruirne alternativamente uno solo dei genitori per nucleo familiare per figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età viene meno nel caso di figli con disabilità grave), sempre che già uno dei due genitori non usufruisca di altra misura di sostegno al reddito prevista in caso di sospensione o cessazione dell’attività.

Può usufruirne anche chi è genitore di figli dai 12 ai 16 anni senza diritto ad alcuna indennità ma con il diritto alla conservazione del posto di lavoro e il divieto di licenziamento posto in capo al datore di lavoro. Tali previsioni valgono anche per i figli adottati, affidati o in collocamento temporaneo.

A COSA SI HA DIRITTO?

  • ad un’indennità rapportata alla retribuzione o al reddito, variabile in base alla categoria di appartenenza
  • al versamento della contribuzione figurativa

Per le concrete modalità di presentazione e per la quota di indennità spettante a ciascuna categoria di lavoratori si rinvia alla circolare dell’INPS n. 45.

PERMESSI EX L.104/1992

CHE COSA?

Incremento del numero dei giorni di permesso retribuiti di ulteriori complessive 12 giornate da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Quindi oltre alle 3 giornate per mese previste ex L. 104, è possibile averne altre 12 a disposizione da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020, per un totale complessivo nei due mesi di 18 giornate totali di permesso ex L.104/1992.

Le 12 giornate sono fruibili:

– consecutivamente nello stesso mese;

– in maniera frazionata;

– frazionati in ore.

E’ data possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore (cfr. art. 33, co. 3, L. 104/92); in particolare, è possibile per il lavoratore disabile di cumulare i suoi permessi con quelli spettanti per l’assistenza di un familiare disabile.

In pratica, il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi per i mesi di marzo e aprile, non dovrà presentare una nuova domanda.

La domanda è necessaria, secondo le consuete modalità ex art. 33, co. 3 e 6, L. 104/92, in assenza di provvedimenti autorizzatori già in corso; in quel caso la fruizione potrà avvenire dopo la domanda.

I datori di lavoro comunicano all’INPS, tramite il flusso UniEmens, utilizzando i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti e consultabili nella circolare n. 45 dell’INPS; per i casi di pagamento diretto, l’indennità sarà erogata direttamente dall’INPS.

Per le concrete modalità di richiesta per i datori di lavoro, si rinvia alla circolare 45, reperibile al link sottostante.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.htm