Il Presidente del CNAM Antonio Bisaccia, spiega in un articolo su Il Sole24Ore le importanti misure per l’AFAM, alle quali ho lavorato personalmente, contenute nel DL 79/2022 con le ulteriori musure per il PNRR approvandone la visione, nell’ottica di un piano complessivo di riforma.

Vi propongo l’articolo integrale di Antonio Bisaccia:

«Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso». Lev Tolstoj ha colto una costante di resilienza umana negativa che condanna il mondo a rimanere sempre uguale se le condizioni del cambiamento annunciano il danneggiamento di singoli interessi.

Nella legge 79/2022, che converte – con modificazioni – il decreto-legge 36/2022 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sono contenute alcune innovazioni che consentono di ratificare meglio il percorso di allineamento in atto delle Afam col mondo universitario. Esse affrontano tematiche cogenti dell’Alta formazione artistica e musicale, cercando di dare risposte immediate a un processo di riforma risvegliatosi da circa tre anni da un lungo torpore.

La nuova figura del “ricercatore”

La principale novità incide, innanzitutto, sull’introduzione di una nuova figura negli organici Afam. Si prevede infatti l’istituzione del nuovo «profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell’orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza».

Tale profilo s’inserisce nel solco di una visione che accresce il coefficiente necessario in grado di qualificare meglio l’identità appartenente alla formazione superiore. Poiché in questa norma si prevede che tali “posti” di ricercatore siano il risultato di conversioni a parità di spesa, sarebbe oltremodo necessario prevedere nella prossima finanziaria un graduale ampliamento dell’organico (una sorta di bugdet di “punti organico” determinato con criteri oggettivi) in modo da non sacrificare pezzi di offerta formativa. Questo consentirebbe di coniugare modalità consolidate di erogazione della didattica con le necessarie istanze della ricerca.

Le modalità di funzionamento della figura del ricercatore e il trattamento economico goduto dovranno essere definiti – per adesso – nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale di comparto, almeno fino a che lo status giuridico-economico di tutte le figure professionali Afam non saranno oggetto dell’atteso passo conclusivo della riforma rappresentato dal passaggio al pubblicistico, in analogia allo status giuridico-economico della docenza universitaria, a seguito dello step necessario rappresentato dai criteri di valutazione, ancora tutti da scrivere per questo sistema.

Mobilità e autonomia

L’altra innovazione riguarda la «programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell’offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale (…)».

La norma introduce principi di cui devono tenere conto i regolamenti di cui alla legge 508/99. Poiché la stella polare sembra essere quella della riforma di un reclutamento analogo a quello universitario, non può sfuggire che una programmazione triennale (che deve considerare l’effettivo fabbisogno di personale), insieme alle procedure di reclutamento decentrate e insieme a un riconoscimento effettivo dell’autonomia delle istituzioni, non può non impattare sulla disciplina della mobilità che deve saldarsi alle innovazioni in corso: al fine di consegnare queste istituzioni nell’area che compete loro.

Senza, per questo, sfaldare il segno di un’esigenza che deve contemperare il cammino autonomista delle Afam con i diritti quesiti o maturandi della docenza, che – essendo tale previsione di natura ordinamentale – usufruirà di modalità nuove di mobilità secondo i contenuti dei regolamenti attuativi in itinere. Quindi, non mobilità cancellata, ma mobilità riformata. Inoltre, il ciclo di reclutamento programmato consentirà agli studenti di poter usufruire di una reale continuità didattica.

Tempo definito

Novità di rilievo è la «facoltà di disciplinare l’istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell’ambito della dotazione organica delle istituzioni». Con questa norma le istituzioni potranno programmare inserimenti in organico di cattedre il cui fabbisogno formativo è limitato in termini di ore necessarie all’erogazione della didattica. Il contraltare positivo è ridurre il ricorso a collaborazioni esterne.

Anche qui la natura prevista nel dispositivo è di natura ordinamentale, poiché si potranno attivare tali cattedre solo nella cornice della legislazione vigente, il che vuol dire a parità di spesa mediante conversioni. Le istituzioni potranno convertire, ad esempio, una cattedra a tempo pieno in due cattedre a tempo definito e viceversa, a seconda delle necessità didattiche programmate. I docenti a tempo definito verranno retribuiti nella misura del 50% rispetto ai docenti a tempo pieno.

C’è da sottolineare che, anche qui, sarebbe necessario ottimizzare in aumento quanto recentemente destinato all’ampliamento dell’organico conclusosi da poco, nell’ottica che le misure necessarie al sistema – per essere efficaci in prospettiva – non possano essere “una tantum”, ma debbano assumere l’identità strutturale della continuità.

Statizzazione e graduatorie

All’interno del complesso iter di statizzazione, normato dal decreto-legge 50/2017, che coinvolge 17 Istituti superiori di studi musicali e 5 Accademie, è prevista la determinazione delle dotazioni organiche di queste istituzioni, realizzata attraverso il Dpcm del 9 settembre 2021, che consente l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale in servizio con determinati requisiti.

Il decreto citato ha previsto la formazione di due elenchi (“A e B)” nei quali collocare il personale che fa istanza di inquadramento. La norma ora approvata mantiene la loro validità ai fini del reclutamento a tempo indeterminato presso l’istituzione che li ha costituiti. Tali elenchi, al momento, sono anche validi come “graduatorie d’istituto” – per il reclutamento a tempo determinato – utilizzabili anche dalle altre istituzioni Afam.

Contratti di ricerca

La norma prevede un’altra sostanziale novità che colloca le istituzioni Afam sempre di più nell’area della formazione terziaria, poiché sono soggetti che possono produrre ricerca: «Le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 240/2010 (…)».

Per la prima volta le Afam sono titolate a stipulare – innovazione concreta – contratti di ricerca. E, per i primi cinque anni (poiché non ci sono ancora i dottorati Afam, che arriveranno presto), li possono offrire anche a coloro che sono in possesso di adeguato currriculum scientifico-professionale, fermo restando che i titoli preferenziali restano quelli previsti dall’articolo 22 della legge 240 del 2010. Al momento la norma ha previsto che i contratti in parola si facciano «esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione».

Sarebbe auspicabile che, in analogia a quanto avviene in ambito universitario, essi possano – in un futuro (molto) prossimo – essere finanziati con fondi interni dedicati oltre che con fondi finanziati da soggetti terzi, siano essi pubblici o privati. L’auspicato parallelismo perfetto col sistema universitario passa anche da questi dettagli non residuali. Il serrato cronoprogramma in atto, intrapreso dal Mur e dal ministro Messa, sta costruendo per l’Afam un’architettura inedita e di forte impatto equiparativo, non senza qualche fisiologica difficoltà. E’ per questo che va rimosso con forza ogni reliquato normativo che possa ricondurre alla formazione secondaria.”